Verità storica e accertamento processuale: la sfida della giurisdizione. La pronuncia emessa dalla Corte di assise di Milano in data 10 ottobre 2017
E’ importante sottolineare la valenza di un processo quale quello conclusosi, all’esito del dibattimento celebrato innanzi alla Corte di assise di Milano, con la condanna all’ergastolo emessa, in data 10 ottobre 2017, nei confronti dell’imputato, un cittadino somalo, ritenuto responsabile dalla Corte milanese di crimini connotati da un’efferatezza quasi inimmaginabile.
Come è stato lucidamente osservato, vi sono crimini che non si traducono in semplici violazioni di norme penali, ma che offendono ‹‹i più elementari e fondamentali diritti dell’uomo, come sono andati affermandosi negli anni e con l’evolversi dei tempi››.
Anche in questi casi, e cioè per i delitti più efferati, ove la condanna dell’opinione pubblica è immediata e senza appello, ed in relazione ai quali non sussistono dubbi circa la necessità di perseguire i responsabili con il massimo della severità richiesta per quei delitti, occorre peraltro offrire agli imputati un adeguato livello di garanzie, dimostrando con ciò la superiorità dell’ordinamento democratico.
In un processo quale quello conclusosi in primo grado con la pronuncia di condanna emessa in data 10 ottobre 2017 nei confronti di M. O., lo sforzo diretto all’accertamento giuridico può essere correlato ad un’analisi, sotto certi aspetti più ampia, tendente ad un generale inquadramento a carattere storico.
In effetti, detto processo assume, anche in chiave futura, un’importanza fondamentale per chi cerca di ricostruire la realtà di un Paese (in questo caso la Libia) focalizzando lo sguardo su un determinato periodo storico (e cioè gli anni successivi al 2010), in quanto le testimonianze dei soggetti che ebbero a vivere determinate esperienze raccapriccianti, quasi inimmaginabili, vengono documentate e “cristallizzate” in atti giuridici.
Grazie alle carte processuali gli analisti e gli storici potranno avere, anche nei prossimi decenni, la trasposizione di dati conoscitivi destinati altrimenti a disperdersi.
L’accertamento giudiziale, per sua natura tendente all’individuazione di una verità “oggettiva”, e sottratto come tale alla tentazione di ricostruzioni falsate da interessi di parte, elimina al contempo il pericolo di ricerche legate ad aspettative, politiche o economiche, più o meno convergenti, di determinati “risultati”.
Occorre ravvisare nel processo una tecnica di “verbalizzazione dell’esperienza”, ove appunto il vissuto, attraverso le testimonianze raccolte, si trasfonde nel materiale utilizzabile ai fini del giudizio, e poi “riutilizzabile” ad ulteriori fini di ricerca.
Se attività giudiziaria e ricerca storica sono due campi di indagine che non possono essere confusi tra loro , purtuttavia non può essere negato valore all’affermazione, non antitetica rispetto alla prima, volta a sottolineare come i verbali giudiziari costituiscano una delle fonti cui può più utilmente attingere ogni storico, ricercatore o studioso, che opererà poi, rispetto al giurista, in senso “vivificatore” , illuminando aspetti magari non pienamente focalizzati dall’accertamento giudiziale, in quanto , a differenza del giudice, lo storico può e deve lavorare sul contesto , onde colmare i possibili “vuoti” nella ricostruzione della vita delle vittime e dei loro aguzzini, laddove invece la sentenza non è un “racconto di vita”, ma una “valutazione di fatti” .
È comunque possibile operare un parziale accostamento tra l’analisi giuridica e quella storica; entrambe si muovono sulle tracce di un passato, più o meno prossimo dal punto di vista temporale, che deve essere ricostruito quanto più possibile fedelmente. Il giudice, al pari dello storico ‹‹ha di fronte a sé il fatto non come una realtà già esistente, ma come qualcosa da ricostruire››, ed opera al fine di ‹‹far ricomparire presente quello che è passato, far ritornare immediato quello che è sparito nella sua immediatezza, far ripresentare vivi sentimenti che sono spenti e, insieme, più singolare ancora, far tornare integra una situazione che si è scomposta››.
Venendo al concreto caso preso in esame, un processo quale quello celebrato innanzi alla Corte di assise di Milano rappresenta un baluardo contro la diffusione di tesi volte a negare la gravità e l’atrocità di quanto sta accadendo in questi anni in Libia, ed a disconoscere il dramma di tanti esseri umani, al pari di quanto è avvenuto, ad esempio, con riferimento ai procedimenti celebrati negli anni passati in Italia nei confronti dei criminali nazisti responsabili delle stragi perpetrate nel nostro Paese, rispetto alla diffusione di fenomeni di revisionismo storico del tutto ascientifico; infatti, sono assai più difficili i tentativi di falsificazione ricostruttiva dei fatti qualora essi siano già stati inequivocabilmente accertati in sede giudiziale.
La gravità degli episodi che hanno costituito oggetto del processo innanzi alla Corte di assise di Milano giustifica poi un’approfondita riflessione su cosa e come debba essere definito ‹‹il male e le sue manifestazioni criminali››.
È stato così rilevato: ‹‹Gli aggettivi che contribuiscono a delimitare il sostantivo, posto al centro della riflessione (il male), vanno selezionati con estrema cura: infatti, è inevitabile incappare in una serie di trappole linguistiche. Troppo spesso, magari per semplice inerzia o per una sorta di doveroso tributo, si prende automaticamente in prestito l’espressione “banalità del male”››.
In effetti, forse è meglio non fare riferimento all’aggettivo “banale”, divenuto ormai quasi una vuota formula di stile che recepisce il titolo del libro di Hannah Arendt “La banalità del male”, volto a ricostruire il processo nei confronti di Adolf Eichmann.
Appare preferibile richiamare semmai due qualificazioni contenute nello Statuto della Corte Penale Internazionale: “allarmante” e “inimmaginabile”.
Nello Statuto si afferma che la competenza per materia della Corte «è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità»; nel Preambolo si afferma che nel corso dei decenni «milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell’umanità».
Condividiamo il rilievo in base al quale al giurista, e soprattutto a lui «non è consentito quindi un linguaggio approssimativo e fuorviante. Rinuncerebbe a comprendere il male se lo definisse “terribile”. Finirebbe per attribuirlo agli animali se si accontentasse di chiamarlo “bestiale”. Lo scaricherebbe, infine, su taluni individui inermi se adottasse il termine “folle”. Impossibile dimenticare che i dementi e i deformi, gli “inadatti alla vita” sono stati le prime cavie della “soluzione finale” nella clinica di Brandeburgo. Quanto agli animali, sarebbe meglio lasciarli stare, portando loro assoluto rispetto: ignorano la cattiveria, la vendetta, l’odio; gli animali non fanno la guerra».
Potrebbe semmai affermarsi che spesso il comportamento e l’approccio tenuto dall’uomo nei confronti degli animali è lo stesso utilizzato verso i suoi simili; come sottolineato dal filosofo Theodor Adorno l’idea di sterminio, il disprezzo nei confronti della vita nasce ogni volta in cui qualcuno, guardando un macello, con superficialità non riesce a cogliere le implicazioni e le sofferenze racchiuse in un mattatoio pensando che, in fondo, “sono soltanto degli animali”.
È in ogni caso fondamentale scegliere accuratamente le parole, studiare i campi semantici, non utilizzare vocaboli ambigui e cercare invece di ridare spessore e concretezza ai concetti.
In tal modo, correttamente, le carneficine, i massacri, le torture non si presentano come l’opera di pazzi furiosi o di bestie crudeli. Non vi è infatti follia né bestialità in tutto questo.
Né appare corretto pensare (o forse sperare) che si tratti, ogni volta, di fatti “unici”, in qualche modo “irripetibili”. Dopo Auschwitz, abbiamo assistito alle pulizie etniche nell’area dell’ex Jugoslavia, alle stragi nel Rwanda, ai desaparecidos argentini. Ogni volta si è pensato che questo fosse “l’ultimo caso”. Come invece acutamente intuito da Primo Levi, ciò che è accaduto una volta può sempre ripetersi, in ogni luogo e tempo.
È semmai possibile ipotizzare una compresenza nella storia di comportamenti “umani” e di altri definibili come “disumani” (o “deumanizzati”), utilizzando una bipartizione fatta propria da Antonio Cassese nel titolo di un suo libro.
Ipotizzare non equivale peraltro certo a tollerare. L’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel fissare il divieto di tortura, consacra quale valore fondamentale di ogni società democratica il divieto di tortura e di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.
Dobbiamo a questo punto rimarcare la valenza che una sentenza può assumere anche in un più vasto contesto politico e come elemento volto a fondare l’adozione di determinate misure da parte degli amministratori e dei governanti, proprio alla luce di quanto da essa evidenziato ed al fine di evitare il reiterarsi di crimini della stessa specie.
In conformità a quanto giustamente osservato dall’Asgi nel commentare la pronuncia di condanna nei confronti di M. O., alla luce di questa sentenza appaiono infatti ancora più gravi le conseguenze delle scelte adottate dall’Italia.
La pronuncia conferma un ulteriore dato, e cioè che attualmente i campi di prigionia libici possono essere considerati dei veri e propri lager, ed è dunque pienamente fondato il giudizio di equiparazione con il precedente storico rappresentato dal concentrazionismo nazista nei confronti di ebrei, rom, omosessuali, dissidenti.
Gli orrori che si perpetrano in quei campi sono assimilabili a quelli che si verificarono a Treblinka o ad Aushwitz e che molti, ottimisticamente, dopo la fine della seconda guerra ritenevano fossero non più ripetibili, per la loro mostruosità.
Non a caso il magistrato Ilda Boccassini, che pure ha indagato spesso su vicende di particolare efferatezza, ha dichiarato di non aver mai conosciuto, in quarant’anni di carriera, altri fatti così atroci come quelli verificatisi nei “campi di raccolta” dei migranti di Bani Walid e di Sabratha.
Basterebbe leggere, al riguardo, alcuni passaggi della pronuncia a carico di M. O.: «vi è assoluta concordanza tra le testimonianze nella descrizione del campo di Bani Walid. A detta di tutte le parti lese questo era dotato di un grandissimo hangar all’interno del quale venivano tenute recluse circa 500 persone. Intorno a questo capannone c’era un cortile sorvegliato da uomini libici armati di fucili, rinchiuso a sua volta da mura di cinta. I migranti dormivano tutti insieme, uomini e donne, nel capannone ed erano così ammassati che non c’era neanche lo spazio per muoversi (cercavano solo di mantenere un corridoio al centro per facilitare gli spostamenti). L’hangar non era areato, le condizioni igieniche erano del tutto scadenti, c’erano pidocchi ovunque, molti migranti soffrivano di malattie della pelle. Non potevano lavarsi, il cibo fornito era scarso. La notte il capannone veniva chiuso dall’esterno con un lucchetto e da quel momento veniva negato anche l’accesso ai due bagni che si trovavano subito fuori dal capannone, ma sempre all’interno delle mura. Fuori dal capannone vi erano anche alcune piccole costruzioni: una stanza detta Amalia o anche stanza delle torture … La libertà sia all’interno che all’esterno dell’hangar era inesistente. I profughi erano costretti a rimanere chiusi dentro al capannone giorno e notte, senza nemmeno poter parlare fra di loro … il capannone dove erano rinchiusi era una struttura chiusa, priva di letti, dove non si vedeva il sole, piena di pidocchi. Il cibo era poco e veniva distribuito due volte al giorno. Il capannone era circondato da uomini armati con bastoni, pistole e coltelli. Le porte rimanevano sempre chiuse, venivano aperte solo in tre occasioni: quando bisognava pagare, quando veniva comunicato che qualcuno aveva pagato, quando doveva essere picchiato qualcuno o presa qualche ragazza. In tutto il periodo della loro reclusione i profughi erano così debilitati che stentavano a reggersi in piedi. I bagni erano accessibili solo durante il giorno. Durante la notte poteva quindi succedere che le persone dovessero urinare dentro il capannone».
Se si togliessero i riferimenti ai somali ed ai profughi, si potrebbe fondatamente credere che questo sia il racconto della vita all’interno di un campo di concentramento nazista.
Così come avvenne nel corso della seconda guerra mondiale, quando cominciarono ad essere noti i crimini che avvenivano nei campi di concentramento, l’Europa non può più fingere di “non sapere”, di essere all’oscuro di tale situazione.
La sentenza nei confronti di M. O., ricostruendo con concretezza ed al contempo drammaticità le condizioni dei “campi di transito” dei migranti in Libia, provenienti da Stati quali la Somalia, il Gambia, il Niger, assume al riguardo una valenza dirompente.
Del resto proprio verso la fine del 2017 il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, in una lettera inviata al Ministro degli Esteri, con riferimento all’accordo italo-libico volto a “bloccare” le partenze verso il nostro Paese, aveva chiesto di chiarire «quali strumenti l’Italia intende mettere in atto per garantire che le persone salvate o intercettate non rischino trattamenti e pene inumane e la tortura».
Non a caso numerosi legali ed operatori giuridici hanno osservato che alla luce di questa condanna appaiono ancora più gravi le conseguenze delle scelte operate dall’Italia e dall’Unione europea volte al respingimento dei migranti in Libia mediante accordi con le autorità locali, nell’ottica di realizzare la finalità, a detta dell’Unione Europea, di dar vita a ‹‹a new global compact to guarantee safe, regular and orderly migration flows››.
La gravità di simili accadimenti è stata pienamente avvertita dalla Procura generale della Corte penale internazionale, tanto che Fatou Bensouda nel tredicesimo rapporto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla situazione in Libia, dopo aver espresso la sua preoccupazione circa la natura e la portata dei crimini commessi in danno dei migranti in transito in Libia, già l’8 maggio 2017 aveva dichiarato di voler valutare la possibilità di apertura di un’indagine in merito , essendo state segnalati Killings, rapes and other forms of sexual violence, tortures and forced labour, human trafficking.
Nel successivo Fourteenth Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council è stato affermato che ‹‹alcuni crimini presumibilmente commessi contro i migranti in Libia potrebbero rientrare nella competenza della Corte››, evidenziando in tal modo come le autorità libiche siano presumibilmente implicate in violazioni dei diritti umani di tale gravità da indurre la Procura della Corte penale internazionale a valutare la possibilità di aprire un’indagine per crimini contro l’umanità .
A sua volta l’Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha definito “disumana” la scelta da parte dell’Italia e dell’Unione europea di fornire assistenza alla Guardia costiera libica, sottolineando che in tal modo la situazione dei migranti era sensibilmente peggiorata, accentuando una condizione di generale sofferenza che è stata giudicata un ‹‹oltraggio alla coscienza dell’umanità››.
La sentenza conferma, inoltre, un altro aspetto di stretta correlazione con i crimini perpetrati dai nazisti. È risultata provata la particolare efferatezza dei crimini commessi, chiaramente delineata nel capo d’imputazione.
Basterebbe leggere, al riguardo, il capo b) dello stesso, laddove viene contestata l’aggravante di aver adoperato sevizie e crudeltà verso le persone «infine uccise a seguito delle pratiche di tortura adoperate che ne avevano compromesso il fisico, sino all’evento finale omicidiario consistito per talune vittime in percosse e sevizie particolarmente violente, per altre mediante strangolamento».
Analogamente raccapriccianti appaiono i fatti contestati sub c) del capo d’imputazione, ove si afferma che l’imputato ed i suoi uomini «con frequenza quotidiana, si recavano all’interno (del capannone sorvegliato da uomini armati), dove picchiavano con pugni e calci, con bastoni, con spranghe di ferro i cittadini somali ivi presenti, cagionando agli stessi fratture agli arti ed in alcuni casi … anche la morte, nonché cagionavano gravi ustioni incendiando sacchetti di plastica che venivano posti sulla schiena delle vittime facendo colare la plastica liquefatta e incandescente sul corpo; con frequenza quotidiana, prelevavano cittadini somali di sesso maschile dal capannone per portarli in una vera e propria “stanza delle torture” sita all’interno del campo, ove venivano torturati attraverso scariche elettriche, frustate, colpi di bastone e di spranghe di ferro, o lasciandoli per ore disidratati sotto il sole; personalmente, con frequenza quotidiana, prelevava cittadine somale dal capannone per portarle nel proprio appartamento sito all’interno del campo ove le ragazze, anche di minore età, venivano sottoposte a gravissime violenze sessuali».
Ancora più impressionante è la descrizione offerta dalla sentenza nello sviluppo del suo percorso argomentativo; emerge così la morte per dissanguamento di una madre, già violentata, dopo il parto, che va ad aggiungersi alle morti per malnutrizione, agli strangolamenti, alle impiccagioni “a titolo di esempio”, per mostrare a cosa potesse andare incontro chi non obbediva ciecamente agli ordini degli aguzzini, nonché alle morti di coloro che non avevano neanche potuto raggiungere la Libia, perché, magari malati, erano stati abbandonati nel corso del viaggio e gettati fuori dai camion e dai pick-up.
Le scariche elettriche ci riportano agli orrori della dittatura argentina e di tante altri regimi fondati sul terrore.
In questo contesto, una riflessione appare sotto più di un aspetto doverosa.
Chi si sia occupato della storia della persecuzione ebraica e dell’olocausto sa bene che nel corso degli ultimi anni del regime nazifascista molti ebrei cercarono scampo tentando di varcare il confine italo svizzero, ove peraltro spesso solerti e “zelanti” esecutori della legge operavano il respingimento, ignorando o fingendo di ignorare che in tal modo condannavano a morte certa centinaia, anzi migliaia di esseri innocenti, “colpevoli” solo di appartenere ad una “razza” diversa.
La stessa cosa, di fatto, si verifica oggi, ad oltre settant’anni dalla verificazione di tali orrori, segno evidente che essi non hanno determinato l’insorgenza di una nuova coscienza, di una solidarietà a livello internazionale nei confronti dei più deboli.
Le analogie non finiscono peraltro qui. All’epoca gli ebrei vennero descritti come “parassiti della società”, che toglievano lavoro agli “ariani”, fomentando così l’odio nei loro confronti, particolarmente da parte delle classi meno elevate della società tedesca. Tutto ciò si ripete oggi nei confronti dei migranti, in numerose Nazioni europee.
I somali vittime di Osman, stuprati e torturati da lui o da soggetti di pari ferocia, erano esseri che cercavano di scappare da una morte quasi sicura, non certo dei fannulloni venuti a strappare il lavoro agli “occidentali”.
Come osservato nella sentenza della Corte di assise di Milano «Attraverso la lettura delle dichiarazioni delle parti lese emerge anzitutto come le stesse avessero affrontato il viaggio diretto all’Europa, da loro denominato “viaggio della speranza”, motivati a lasciare a tutti i costi la Somalia a causa del degrado generale che aveva fatto seguito a lunghi anni di guerra civile, a causa della diffusione di malattie mortali alimentate dalle precarie condizioni igieniche e soprattutto a causa delle azioni di Al Shabaab, responsabile della morte di parenti di alcuni di loro».
Si tratta di uomini che avevano viste uccise le loro mogli ed i loro genitori da Al Shabaab, di donne i cui mariti erano stati uccisi e che erano state in precedenza tenute come “oggetti sessuali” a disposizione dei capi di Al Shabaab.
Un ulteriore punto di raffronto. La vicenda di M. O. ricorda sotto più di un verso quella dei kapò nei campi di concentramento nazisti.
Lui era un somalo, come somali erano i soggetti rinchiusi nelle camerate che lui torturava ed uccideva e stuprava; erano ebrei molti kapò dei campi di concentramento nazisti, che infierivano su altri ebrei.
Al fine di non essere vittime, si diventava carnefici delle vittime, senza mostrare alcun segnale di solidarietà nei confronti dei propri simili.
Nella sentenza viene ricordato, ad esempio, che secondo quanto dichiarato da una testimone «quando lei aveva implorato pietà affermando di essere una “povera mamma”, sottolineando la sua età, l’imputato le aveva risposto che non poteva fare eccezioni. In questa occasione le aveva detto anche che pure lui era solo un povero migrante a cui (X) aveva lasciato la gestione del campo “per un anno, con l’intesa che dopo averlo gestito per un anno avrebbe fatto il viaggio senza pagare altri soldi”».
Infine, un’ultima considerazione, a carattere ancora più generale.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge spesso un sadismo fine a sé stesso, il “piacere” della violenza.
Chi si è interessato, professionalmente, di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra sa che occorre distinguere tra i crimini commessi per effetto della guerra e i delitti ove la guerra ha costituito il semplice pretesto per sfogare taluni istinti bestiali.
Come io ho ricordato in alcune opere, sembra infatti pienamente attendibile e confermata dalla realtà storica la bipartizione operata tra chi, nel corso di un conflitto militare o etnico o di scontri di varia natura, sotto la pressione e la tensione di simili accadimenti, pone in essere determinate condotte e chi invece, sfruttando tale contesto di generalizzata violenza, spera di trovare in esso un comodo alibi per tradurre in un bagno di sangue le proprie perversioni e pulsioni represse.
Essendomi occupato delle violenze perpetrate presso la tristemente nota “Casa dello studente”, a Genova, ad opera delle S.S., e all’interno delle “Palazzine I.N.C.I.S.” ad Albenga, da parte del c.d. “boia di Albenga” e dei suoi accoliti , posso confermare la sussistenza di impressionanti analogie; l’imputato ricorda, sotto più di un aspetto, il lugubre ”boia”, ed utilizza in buona parte le sue stesse metodologie (con la sola esclusione di una delle tecniche preferite da quest’ultimo, consistente nell’inserire cocci taglienti di vetri di bottiglie nella vagina delle ragazze sue vittime).
Secondo uno dei testi M. O. era «un vero e proprio torturatore. Tutto il giorno violentava le donne e picchiava le persone. È un uomo veramente cattivo e che gode a fare le torture. Era molto fiero di sé, ci diceva sempre “io non sono somalo, io non sono musulmano, io sono il vostro padrone”».
Un’altra vittima ha dichiarato che Osman, dopo averlo massacrato di botte fino a fargli uscire il sangue dalla bocca, gli aveva chiesto come mai non stesse piangendo. Ed infine un ulteriore testimone ha narrato che l’imputato imponeva ai migranti di abbassare la testa al suo passaggio, dicendo di essere il loro Dio, che nessuno poteva guardarlo, che se solo qualcuno si fosse azzardato a farlo, lo avrebbe selvaggiamente picchiato.
Appare evidente la presenza di una personalità volta a sfruttare la presenza di tanti soggetti inermi per porre in essere efferate crudeltà, al pari di quanto avveniva nei confronti degli ebrei da parte dei torturatori nazisti.
Vorrei concludere queste brevi riflessioni con due rinvii ad un libro di memorie: “Sopravvissuti” .
Nella prefazione, ad opera di Liliana Picciotto, Presidente della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica contemporanea, così si afferma: ‹‹e avrai un luogo e un nome, recita un passo del profeta Isaia. Da quella espressione viene la denominazione “Yad Vashem”: il grande centro di memoria sulla Shoa che sorge sulle colline di Gerusalemme. Un luogo ancor prima di un nome, si chiederebbe un esegeta biblico? Sì, perché senza un luogo, senza un ubi consistam un uomo non può vivere e, per questo, luogo viene prima, ma subito dopo viene nome che vuol dire l’essere, l’identità, la personalità. La denominazione “Yad Vashem” va in senso esattamente contrario rispetto al modo nazista di definire gli uomini. Arrestati e trasferiti di qua e di là attraverso l’Europa, appunto senza luogo, e chiamati per numero, appunto senza nome››.
Questa riduzione di uomini e donne a meri numeri pare oggi ritornare, quando si affronta il tema dei migranti. L’Europa in larga parte si limita solo a segnalare i “flussi”, le centinaia e migliaia di soggetti in cerca di salvezza, indicando talora con soddisfazione il fatto che i flussi diminuiscono (in quanto magari molti hanno trovato la morte durante il lungo viaggio di trasferimento), e limitandosi a vuote e retoriche dichiarazioni di generico e rituale cordoglio nei confronti dei morti in mare, ma magari, almeno da parte di una consistente fetta di popolazione, con una sorta di segreta sia pur indicibile crudele soddisfazione, nella considerazione che in tal modo, seguendo le affermazioni di opinionisti molto seguiti, si riduce il numero dei potenziali soggetti che ruberanno nelle abitazioni degli europei ed insidieranno le loro donne.
Purtroppo, dunque, risultano inattaccabili le considerazioni di un sopravvissuto a Mauthausen, F. M., che nel libro citato così dichiara: ‹‹oggi chiunque direbbe: “va bene, ma ormai Mauthausen non si fa più”. Ma, gente, non fanno più Mauthausen con forno crematorio e con quei Kapo, però la mentalità e la violenza e la crudeltà che hanno creato queste cose, vengono rimesse in pratica. In altri modi, ma quel male, quella brutalità che distrugge l’individuo ci sono anche oggi››.
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