Riforma Orlando in materia di ordinamento penitenziario
La Legge 23 giugno 2017, n. 103 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, detta Legge Orlando, prevede anche la modifica dell’ordinamento penitenziario.
Il testo, da poco licenziato, delega il Governo a riordinare il sistema penitenziario, semplificando le procedure innanzi al magistrato di sorveglianza, il ricorso alle misure alternative eliminando preclusioni per l’accesso ai benefici per i detenuti ed incrementando il lavoro esterno ed intramurario, riconoscendo alcuni diritti di rilevanza costituzionale, come quello agli affetti.
In altri termini si sono, in concreto, poste le basi per semplificare le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, facilitare il ricorso alle misure alternative, eliminare automatismi e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, incentivare la giustizia riparativa, incrementare il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando il volontariato, riconoscere il diritto all’affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale ed assicurare effettività alla funzione rieducativa della pena.
Da dette procedure restano esclusi i condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo ed i casi di eccezionale gravità e pericolosità. Le norme dell’ordinamento penitenziario dovranno, inoltre, essere adeguate alle esigenze rieducative dei detenuti minorenni.
I punti più dibattuti desumibili dalla riforma sono così riassumibili:
– Ampliamento dell’ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione.
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi, sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena imposto per la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza.
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati ad intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria.
Il legislatore ha cercato di implementare e migliorare le attività necessarie per poter garantire al reo una detenzione sempre più a misura d’uomo, che dia finalmente una svolta dopo le innumerevoli condanne da parte della Corte di Strasburgo fondate sull’inadeguatezza delle strutture e della mancanza di un fine rieducativo della pena.
In concreto, il testo prevede attività di giustizia riparativa, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale che vanno dalle opportunità di lavoro che aiutano a risocializzare il reo, dalla valorizzazione del volontariato, al mantenimento delle relazioni familiari, al riordino della medicina penitenziaria, al riconoscimento dell’affettività, all’agevolazione dell’integrazione dei detenuti stranieri, il tutto teso a garantire il rispetto della dignità umana ricordando come nessuna pena può declassare un uomo a mero oggetto.
Si ricordi che quanto previsto esclude i detenuti al 41 bis.
Detta norma prende in esame, inoltre, un argomento di notevole criticità ed importanza; ossia provvedere con “apposita legge” ai detenuti di minore età fino ad oggi assoggettati a quanto previsto dall’art.79 c.p. senza alcuna distinzione con i detenuti maggiorenni.
Infine, quanto alle pene accessorie, viene delegata al Governo una modifica di tale materia, non secondo un criterio direttivo fisso, ma determinando come linea guida unicamente la necessità di prevedere misure sempre più volte al reinserimento sociale.
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