Nuovi termini in materia di antiriciclaggio. Sempre tardivo SOS dopo 30 giorni dal compimento dell’operazione.
Piovono le critiche sul testo che recepisce la direttiva comunitaria in materia di riciclaggio. Si va dall’UIF alla CONSOB, dalla Banca d’Italia all’AIRA. Tutti temono effetti opposti a quelli desiderati. Nel mirino, in particolare, il nuovo art. 35, comma 2, secondo cui “in ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell’operazione sospetta”. Si ricorda che la conseguenza della qualificazione della segnalazione come tardiva è l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto obbligato.
Il direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, sostiene che “alcune previsioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette, non contenute nel documento posto in consultazione dal Ministero dell’economia nel novembre scorso, risultano, come detto, particolarmente critiche e rischiano di produrre impatti fortemente negativi sulla collaborazione attiva antiriciclaggio. Il riferimento è in particolare ai due periodi finali dell’art. 35, comma 2, ove viene previsto che la segnalazione si considera tardiva ove effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell’operazione sospetta”.
Secondo il direttore dell’UIF “l’impostazione descritta non può essere condivisa e risulta contraria ai principi e alle prassi internazionali. Non è corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un’operazione perché effettuata dopo che sia decorso un predefinito periodo di tempo dal compimento dell’operazione stessa. La materia della rilevazione del sospetto richiede, infatti, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso esulano dalla singola operazione per tener conto dell’evoluzione dell’operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, e, da parte delle autorità di controllo, apprezzamenti di tipo tecnico sulla conformità agli obblighi del comportamento tenuto dai destinatari”. Ed ancora, “se la nuova regola venisse confermata i suoi effetti sarebbero dirompenti. In alcuni casi gli operatori potrebbero essere indotti ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate; in altri potrebbero decidere di non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine di 30 giorni fissato dalla legge per non incorrere in una sicura sanzione. In entrambi i casi si produrrebbe un grave depauperamento della qualità del sistema segnaletico”.
Sempre in riferimento alla disciplina degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, anche la CONSOB ha sostenuto che “la fissazione di un termine convenzionale, peraltro piuttosto breve, per valutare la tardività della segnalazione appare una scelta poco fondata, che potrebbe sortire effetti del tutto opposti rispetto a quelli desiderati. Ad esempio, quello della proliferazione di segnalazioni a fronte di istruttorie ancora incomplete per non incorrere nella censura di intempestività”.
Ed ancora, Banca d’Italia paventa che il sistema così come immaginato possa “compromettere l’efficienza delle procedure sanzionatorie”.
L’ABI evidenzia che “la tempistica indicata, quella cioè di 30 giorni, non tiene affatto conto del processo che nella banca consente l’emersione del sospetto, ma affronta in modo asettico il tema delle segnalazioni. Essa intende imporre un adempimento, associandovi una sanzione, senza peraltro considerare le conseguenze negative che si produrranno sull’efficacia del sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Il Direttore Generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, ha altresì evidenziato che “la banca si troverebbe nella condizione di effettuare segnalazioni cautelative nel termine prescritto al fine di evitare di incorrere in una sanzione per tardiva segnalazione e laddove emergessero, come avviene nella normale operatività, elementi di sospetto in un arco temporale successivo ai trenta giorni dal compimento dell’operazione, la norma indurrebbe a comportamenti non coerenti con le sue finalità. Con un termine di trenta giorni per la segnalazione all’UIF tutti i processi interni, correlati alle segnalazioni cd. interne (ad esempio da parte della rete di contatto con la clientela), sarebbero compressi in una tempistica ristretta, ma ancor più critica risulterebbe la compressione ulteriore sui tempi di valutazione da parte del Responsabile di Funzione e di segnalazione dell’operazione sospetta”.
Anche il Professore Ranieri Razzante, docente di “Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio” nell’Università di Bologna e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, propone di “eliminare il limite temporale dei 30 giorni dalla previsione del nuovo articolo 35, comma secondo”. In particolare, secondo il Presidente dell’AIRA, “l’inserimento di un limite temporale così stringente cozza con quanto previsto e richiesto dal primo comma dello stesso articolo. Il sospetto è il risultato di un processo valutativo, supportato da dati obiettivi e da un complesso di informazioni sul soggetto e sull’operazione che questo compie. Processo valutativo che, all’evidenza, non può essere ristretto in un limite temporale di soli trenta giorni”.
Il Professor Razzante evidenzia altresì che “le decine di migliaia di segnalazioni sospette inviate alla UIF (82.428 solo nel 2015) spesso sono fondate sull’aggregazione di dati ed estrattori di casistiche anomale, le cui basi temporali si fondano su periodi di osservazione superiori ai trenta giorni. Quanto detto trova conferma nell’ultimo rapporto UIF, laddove emerge che solo il 55% delle segnalazioni è pervenuto entro un mese dall’esecuzione delle operazioni. Se la matematica non tradisce, ne discenderà che il numero e la qualità delle segnalazioni che perverranno alla UIF si potrebbero ridurre drasticamente, e di conseguenza tutte le attività correlate della Guardia di finanza e DIA”.
L’impressione è quella che il legislatore non abbia tenuto pienamente conto degli effetti che discenderebbero da una formulazione di tal genere dell’art. 35. Per evitare sanzioni, infatti, gli intermediari, inevitabilmente, segnaleranno tutto senza alcun tipo di analisi, subissando l’UIF di SOS e vanificando l’utilità preventiva e investigativa delle stesse. Infatti, l’altro effetto perverso potrebbe essere quello della “confluenza” di quelle segnalazioni effettuate oltre i 30 giorni (ad oggi circa 50.000) in quelle globalmente contenute entro il (pericoloso) limite impostato dal legislatore.
Senza dire, anzi ribadire, che chi supererà il limite pagherà come se la SOS non l’avesse del tutto effettuata. Ciò pone, tra l’altro, evidenti profili di contrasto con la “tassatività” della fattispecie penale, cardine del nostro ordinamento giuridico.
Si auspica pertanto un ripensamento da parte del Governo. C’è ancora tempo per intervenire.