Modifiche al Codice Antimafia, confisca dei beni e nuove norme di contrasto alla criminalità organizzata
Nel settembre 2017 è stata licenziata, in ambito parlamentare, una importante modifica al Codice Antimafia[1], testo che stabilisce le norme tese al contrasto alla mafia in Italia. Le nuove norme ad integrazione e correzione del Codice preesistente modificano e sostituiscono alcune di quelle già approvate nel 2011[2].
In buona sostanza, il testo approvato dovrebbe rendere più agevole la confisca dei beni, migliorare il controllo sulle infiltrazioni mafiose nelle aziende, rendere trasparente in misura maggiore la selezione delle amministrazioni giudiziarie dei beni confiscati, tutelare maggiormente i posti di lavoro nelle aziende sequestrate e riorganizzare l’Agenzia che si occupa della gestione dei beni confiscati.
Sono previste, poi, molte altre modifiche di natura tecnica al sistema di confisca dei beni, esteso e reso più efficace; è stabilito che non è possibile legalizzare la provenienza di beni semplicemente con la giustificazione del loro acquisto evadendo le tasse, e che se il bene confiscato è stato destinato a finalità di interesse pubblico può essere restituito – nel caso in cui sia così deciso – con un bene di equivalente valore.
Modifiche sono state apportate anche al sistema con il quale vengono scelti gli amministratori giudiziari dei beni confiscati ed i curatori fallimentari, che non potranno essere «conviventi e commensali abituali» del magistrato che conferisce l’incarico.
Viene ammesso un procedimento di controllo giudiziario volto ad impedire l’infiltrazione mafiosa nelle aziende che potrà durare da uno a tre anni e che potrà anche essere chiesto volontariamente dalle imprese. Sono stati istituiti, poi, un fondo di 10 milioni di euro l’anno e nuove misure per sostenere le aziende sequestrate affinchè proseguissero le attività per tutelare i dipendenti.
L’Agenzia nazionale per i Beni Confiscati (ANBSC), con sede a Roma, è stata riorganizzata, così come desumibile da quanto previsto nelle recenti modifiche. Sarà composta da 200 dipendenti, controllata dal Ministero dell’Interno, con estensione delle competenze, e potrà assegnare i beni confiscati ad enti territoriali ed associazioni.
Molte, dunque, le trasformazioni e gli aggiornamenti deducibili dal nuovo Testo composto da sezioni ad esso dedicate.
L’ANBSC si pone come un modello innovativo di cooperazione inter-istituzionale, un soggetto misto, con funzioni sia operative, sia decisionali per quanto riguarda la gestione e la destinazione di beni.
Fra le novità maggiormente rilevanti introdotte dal Codice Antimafia emergeva il passaggio delle competenze in materia di destinazione ed assegnazione dei beni confiscati, fino a quel momento affidate all’Agenzia del demanio, ad un ente creato ad hoc: l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Più dettagliatamente, in tema di “Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, disciplinato dall’art.110, difatti, viene non solo spostata la sede principale dell’Agenzia Nazionale da Reggio Calabria a Roma (sita tra l’altro in un immobile oggetto di confisca), ma soprattutto viene autorizzata per l’acquisizione dei flussi informativi (relativi a dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell’autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari), la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017.
Così come disciplinato dall’art. 111 del Codice Antimafia vengono ampliati gli organi dell’Agenzia, prevedendo, altresì, il Comitato consultivo di indirizzo, presieduto dal Direttore dell’Agenzia e composto da: a) un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione; b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro; c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale “sicurezza”, designato dal Ministro dell’interno; e) da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro; f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; g) da un rappresentante dei comuni, designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina; i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni. Ulteriori modifiche si registrano in ambito di attribuzioni degli organi, organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, disciplinati dagli artt. 112, 113, 113 – bis .
[1] Disegno di legge n. 2134-S, approvato in via definitiva dalla Camera il 27 settembre 2017 (“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”)
[2] Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
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