L’ordinamento italiano vara il Codice rosso contro la violenza sulle donne.

Di Marilisa De Nigris -

Il disegno di legge A.C. 1455 recante: “modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” è stato approvato in data 03/04/2019 dalla Camera dei deputati e successivamente inviato al Senato della Repubblica.

L’ analisi della norma approvata recentemente nel nostro Paese appare riconducibile in un quadro sovranazionale ed in particolare europeo tendente ad adeguare la disciplina Italiana a quanto previsto in sede comunitaria. In effetti Il Consiglio d’Europa, sin dagli anni 90, ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza sulla base di quanto già previsto dalle Nazioni Unite (Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, del 1979).

Nel corso del tempo, a fronte di molteplici provvedimenti, pareri e raccomandazioni, è stata elaborata la Convenzione di Istanbul  del 2011   primo strumento internazionale giuridicamente vincolante “sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”, nella quale la violenza contro le donne è stata intesa come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. L’Atto in sé prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Il Trattato prevedeva una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne che gli Stati avrebbero dovuto recepire nei loro ordinamenti giuridici.

In dettaglio il provvedimento disciplina: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori – stalking (art.34); la violenza fisica (art.35), la violenza sessuale, lo stupro (art.36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art.38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art.39); le molestie sessuali (articolo 40), nonchè crimini commessi in nome del cosiddetto “onore” (art. 42).

In Francia l’Assemblea nazionale francese ha approvato, negli ultimi anni, una legge contro le violenze sessiste e sessuali prevedendo sanzioni per le molestie perpetrate in luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto. In Germania la normativa attuale interviene in casi in cui la vittima non presta il proprio consenso e non è in grado di reagire agli abusi, introducendo la punibilità anche per coloro che partecipano ad azioni di gruppo. Il testo approvato dal Bundestag classifica il palpeggiamento come un crimine sessuale. In Spagna la nuova norma prevede il consenso esplicito: se una donna non dice espressamente sì al rapporto sessuale si tratta di violenza.

L’introduzione del c.d. “Codice Rosso” propone misure di contrasto alla violenza contro le donne. Oltre al c.d. Revenge porn, che ha avuto qualche difficoltà in sede attuativa, il provvedimento prevede tempi più lunghi, si passa, infatti, dagli attuali sei a dodici mesi per denunciare una violenza sessuale. Quanto alle indagini il PM dovrà assumere informazioni dalla persona offesa  o da chi ha presentato la denuncia entro tre giorni, la P.G. sarà tenuta ad informare, anche oralmente, il P.M. circa la notizia di reato di cui venga a conoscenza nel più breve lasso di tempo possibile, pragmaticamente è prevista l’integrazione dell’art. 347 c.p.p. e dell’art. 362 c.p.p., stabilendo con l’integrazione dell’art. 370 l’obbligo per la polizia giudiziaria, in presenza di alcuni reati, di dare la priorità alle indagini, escludendo la possibilità che la stessa valuti discrezionalmente la sussistenza dell’urgenza.

Il testo di legge prevede, poi, anche la possibilità di applicare un braccialetto elettronico “con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Per maltrattamenti contro familiari o conviventi la pena della reclusione passa dagli attuali 2-6 anni a 3-7 anni; inoltre, se il reato si esplicita in presenza o ai danni di un minore, di una donna in gravidanza, di un disabile oppure se l’aggressore è armato, la pena viene aumentata fino alla metà.

Le pene passano a 6-12 anni: oggi la reclusione minima è di 5 anni, la massima di 10. La violenza diventa aggravata in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso o dato denaro o qualsiasi altra cosa utile.

Per quanto riguarda il reato di stalking la reclusione passa dagli attuali sei mesi fino ad un massimo di cinque anni ad un minimo di un anno ed un massimo di sei anni e sei mesi.

Il responsabile dell’aggressione ad una persona che arrechi lesioni permanenti al viso, fino a deformarne l’aspetto, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni; con l’ergastolo se lo sfregio comporta la morte la morte della vittima, invece, la concessione di benefici sarà più difficile da ottenere in quanto è prevista l’introduzione del nuovo delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p. – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso secondo cui:

chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Interessante è l’introduzione di un freno alle “nozze forzate”, ossia è punibile chi induce altra persona a sposarsi (anche con unione civile) attraverso l’uso della violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena stabilita da uno a cinque anni è aumentata a 2-6 anni se coinvolge un minorenne ed è aggravata della metà se danneggia chi non ha compiuto 14 anni al momento del fatto.

Per quanto riguarda la formazione delle forze dell’ordine preposte a far fronte a quanto previsto è istituita l’istituzione di specifici corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria sia sul fronte della prevenzione, sia su quello del perseguimento dei reati. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

È prevista, poi, l’istituzione di un Fondo speciale per le vittime e contestuale apertura di centri regionali di pronto intervento in grado di offrire un supporto psicologico e legale alle donne che abbiano subito violenza.

L’introduzione della c.d. castrazione chimica per i responsabili di reati a sfondo sessuale è stata attualmente accantonata. A tal proposito, rifacendosi ad un quadro molto ampio comprendente le esperienze di altri Stati (Stati Uniti, Russia, alcuni Paesi Asiatici e alcuni Stati Europei) si può notare che tale provvedimento viene visto come procedimento da adottare per soggetti rei di violenza sessuale.  In particolare gli USA, in almeno 9 Stati, tra cui la California, prevedono la ‘chemical castration’.  La Russia, nel 2011 ha dato vita ad un provvedimento che prevede la prescrizione del trattamento per soggetti che abbiano usato violenza su minori di 14 anni. In Asia si distingue la normativa sudcoreana che conferisce facoltà ai giudici di disporre la castrazione chimica nei confronti di chi abbia violentato minori di 16 anni. Il quadro europeo appare molto sfaccettato relativamente a tale tema se si considerano le norme della Finlandia, Germania, Svezia, Belgio, Francia, Estonia.

I provvedimenti si differenziano per età e pericolosità dei soggetti cui applicare il trattamento farmacologico. Particolarmente dura la normativa prevista in Polonia, introdotta già nel 2010, che non contempla la volontarietà del soggetto come condizione indispensabile per l’attuazione del protocollo.

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