Le Organizzazioni non Governative in Albania

Di Walter Rotonda - Luca Ciccotti -

L’Albania, membro delle Nazioni Unite, dell’OSCE, della NATO e del Consiglio d’Europa, ha una popolazione di circa 3,4 milioni di abitanti di cui il 70% musulmani (di questi il 50% sono sunniti e il 20% sono Bektashi), il 20% Chiesa greco-ortodossa e il 10% cattolici romani [1].

Dopo il 1990, caduta del regime dittatoriale di Enver Hoxha, alcune Organizzazione non Governative [2] confluirono nel Paese con fini umanitari e sociali [3]..

Alcune fonti internazionali hanno riportato che alcune organizzazioni non governative hanno fatto da “copertura” per le attività illecite.

La suddetta attività illecita all’interno delle Organizzazioni non Governative si potrebbe sintetizzare in 4 modi:

  1. le ONG controllano direttamente i propri fondi e danno supporto alle attività terroristiche;
  2. utilizzo dei vantaggi forniti dal loro status legittimo;
  3. conducono un’effettiva propaganda e reclutamento attraverso gli uffici delle ONG, scuole, centri culturali, giornali, riviste e video;
  4. usano il Paese come ponte per favorire l’attività e le operazioni oltre confine.

Va sottolineato che non tutte le fondazioni e le organizzazioni che operano in Albania danno motivo di preoccupazione.

È interessante notare che ancora oggi le maggiori risorse finanziarie provengono da donors internazionali, mentre i finanziamenti statali, del settore privato e dei privati cittadini sono quasi totalmente assenti.

Dal 1991, anno della prima registrazione di una Organizzazione non Governativa, la normativa in materia è stata oggetto di modifiche ed integrazioni.

Nell’anno 2001, il sistema legislativo ha adottato le seguenti norme:

  • legge nr. 8788 del 7 maggio 2001 “Organizzazioni senza scopo di lucro”;
  • legge nr. 8789 del 7 maggio 2001 “Registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro;
  • emendamento nr. 8781, del 3 maggio 2001 alla legge nr. 7850 del 29 luglio 1994 “Il Codice Civile della Repubblica di Albania”;
  • legge nr. 9917 del 19 maggio 2008 “ sulla prevenzione del riciclaggio e finanziamento al terrorismo”.

I punti principali delle citate norme stabiliscono:

  • la definizione di organizzazione senza scopo di lucro: ogni associazione, fondazione e circolo che svolga un’attività indipendente dagli organi e dagli interessi dello Stato. Un’attività senza scopo di lucro costituisce sia un’attività di tipo economico e/o non-economico, condizionata dal fatto che eventuali ricavi o beni delle organizzazioni non-profit siano usati esclusivamente per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione come stabilito nel suo Statuto;
  • che ogni persona fisica o giuridica, nazionale od estera ha diritto di fondare, essere membro o partecipare all’attività di un’organizzazione senza scopo di lucro o far parte agli organi di essa. Secondo la loro struttura le organizzazioni senza scopo di lucro possono avere o non l’obbligo di associazione: le prime sono le associazioni, mentre le seconde sono le fondazioni ed i circoli;
  • che un’organizzazione non-profit può esercitare attività economiche al fine di conseguire l’oggetto sociale senza scopo di lucro;
  • le organizzazioni senza scopo di lucro hanno l’obbligo di registrarsi presso le Autorità Fiscali locali ai sensi dell’art. 42 della legge n. 920/2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, come successivamente modificata, dopo essere state iscritte nel Registro delle Organizzazioni Non-Profit presso il Tribunale di Tirana;
  • il diritto alle organizzazioni in oggetto di ricevere finanziamenti e donazioni pubbliche e private, albanesi e/o stranieri;
  • che il Registro delle Organizzazioni non Profit, di pubblico dominio, sia conservato presso la Corte Distrettuale di Tirana;
  • in caso di attività commerciale tutti i profitti generati devono essere utilizzati per il conseguimento dell’oggetto sociale dell’organizzazione;
  • le organizzazioni senza scopo di lucro sono soggette a sgravi fiscali sul reddito relativamente alle donazioni, sovvenzioni ed interessi bancari;
  • tutte le Autorità preposte alla registrazione o autorizza le Organizzazioni non Profit devono, immediatamente, riferire alla Financial Intelligence Unit ogni sospetto, informazione o dati connessi al riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

L’unità preposta al controllo ed al monitoraggio dei flussi finanziari, la Financial Intelligence Unit, è disciplinata dalla legge nr. 9917 del 19 maggio 2008 “sulla prevenzione del riciclaggio e finanziamento al terrorismo”.

La FIU riceve ed acquisisce le informazioni riguardanti le ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, effettua l’analisi finanziaria e, su tali basi, valuta la rilevanza ai fini della trasmissione all’Autorità Giudiziaria e agli organi investigativi competenti.

Dal mese di dicembre 2010, i cittadini albanesi, in seguito all’entrata in vigore del regime della libera circolazione delle persone nell’area “Schengen”, possono circolare all’interno della stessa senza l’obbligo del visto, qualora titolari di passaporti biometrici.

Nel mese di agosto 2014, il Governo albanese ha approvato la decisione nr. 543 con la quale integra il Codice Penale, in materia di partecipazione a conflitti militari fuori dal territorio nazionale con i seguenti articoli:

  • articolo 265/a “Partecipazione in azioni militari in paesi stranieri”;
  • articolo 265/b “Organizzazioni che partecipano ad azioni militari in paesi stranieri”;
  • articolo 265/c “la chiamata a partecipare in azioni militari in paesi stranieri”.

[1] Fonte OSCE

[2] definite dalla legislazione Albanese nr.9788 del 7 maggio 2001 Organizzazioni non Profit (ONP)

[3] ISPI Analysis N. 288, Luglio 2015, Giovanni Giacalone

Tag:, , , , , , , , , , ,