La S.C. dichiara l’articolo 131 bis c.p. parzialmente incostituzionale
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 21 luglio 2020 depositata martedì 21 luglio 2002 (relatore Stefano Petitti) ha così ratificato quanto già stigmatizzato con provvedimento del 2017 ( sentenza n. 207 del 2017) dichiarando l’illegittimità costituzionale, almeno parzialmente, dell’art. 131 bis c.p. inserito dall’art. 1 comma 2 del D.L. 16 marzo 2015 n. 28 recante: “Disposizioni in materia di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1 comma 1 lettera m), della legge 28 aprile 2014 n. 67 nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.”
La Consulta ha considerato che “… con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente”.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p. è stata sollevata dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 12 luglio 2019, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. In particolare emergeva l’assenza di minimo edittale di pena detentiva per il reato di ricettazione, e quindi l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23 – primo comma – c.p. Il legislatore, nel dar vita alla norma, ha formulato un giudizio di “disvalore in riferimento alle meno offensive” fra le condotte di ricettazione.
Da evidenziare, inoltre, è anche l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che aveva chiesto che venissero dichiarate le questioni proposte inammissibili in quanto si sarebbe trattato di questioni già decise nel senso dell’infondatezza dalla citata sentenza n. 207 del 2017 della quale sarebbe restata intatta la ratio dell’insindacabilità delle opzioni sanzionatorie discrezionalmente esercitate dal legislatore.
La Consulta con il proprio operato ha, in definitiva, censurato alla luce dell’art. 3 Cost., l’intrinseca irragionevolezza della preclusione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p. per i reati che lo stesso legislatore, attraverso l’omessa previsione di un minimo di pena detentiva e la conseguente operatività del minimo assoluto di cui all’art. 23, primo comma, c.p., ha mostrato di valutare in termini di potenziale minima offensività. Pertanto, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.
I Supremi Giudici, in sintesi hanno sottolineato così che appare irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente.
Scarica il documento in PDF La S.C. dichiara l’articolo 131 bis c.p. parzialmente incostituzionale