La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso
La Legge 21 maggio 2019, n. 43 (“Modifica all’art. 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”), entrata in vigore l’11 giugno 2019, configura l’ennesimo intervento riformatore dell’art. 416-ter realizzato nel corso degli ultimi anni (difatti, l’art. 1, l. 17 aprile 2014, n. 62, aveva sostituito l’originaria formulazione introdotta dall’art. 11-ter, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356. A sua volta, l’art. 15, l. 23 giugno 2017, n. 103, c.d. Riforma Orlando, aveva determinato un incremento della cornice edittale di pena dalla reclusione da quattro a dieci anni alla reclusione da sei a dodici anni).
La novella legislativa, nella sua conformazione definitiva, presenta modifiche di peculiare momento foriere di sostanziali cambiamenti rispetto alla pregressa disciplina.
In medias res, muovendo la lente d’osservazione dai primi due commi del nuovo testo normativo, si intercetta una voluntas legislatoris tesa ad ampliare la platea dei possibili soggetti attivi del reato, con riguardo tanto al versante del promittente, quanto a quello del promissario dei voti: la promessa così come l’accettazione della promessa potrà porsi in essere anche a mezzo di intermediari.
Inoltre, con esclusivo riferimento al soggetto promittente, si prevede che la promessa di procurare voti possa altresì prefigurarsi da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis, oltre che da parte di chiunque si impegni a procacciare voti mediante il ricorso al metodo mafioso. Il legislatore, sul punto, rinuncia ad una precipua incorniciatura semantica relativa “all’appartenenza” ad associazioni di tipo mafioso.
Ulteriore ampliamento concerne le modalità realizzative del patto elettorale politico-mafioso ad opera del promissario, punito non più esclusivamente a seguito dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità, bensì anche laddove manifesti disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa. Il comma primo del novellato art. 416-ter dispone un’assoluta parificazione sanzionatoria delle differenti condotte del promissario ivi contemplate. Infine, in argomento, l’aggiunta dell’aggettivo indefinito “qualunque” in posizione anticipata rispetto alla locuzione “altra utilità” non pare in grado di far registrare significative alterazioni contenutistiche della stessa.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio di entrambe le parti dello scambio elettorale politico-mafioso, la cornice edittale di pena subisce un ulteriore incremento (rispetto a quello già realizzato ad opera della c.d. Riforma Orlando). Il testo normativo riformato perviene alla reintroduzione dell’equiparazione sanzionatoria tra i partecipanti ad associazioni di tipo mafioso (ex art. 416-bis, comma primo) ed i contraenti protagonisti del sinallagma illecito (ex art. 416-ter, commi primo e secondo), disciplinando che anche questi ultimi siano puniti con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni).
Gli ultimi due commi dell’art. 416-ter c.p. (così come sostituito ex art. 1, l. 21 maggio 2019, n. 43), rappresentano il frutto di globale nuovo conio legislativo.
Di particolare momento risulta la previsione di una singolare circostanza aggravante ad effetto speciale. Il terzo comma, infatti, stabilisce un aumento fisso della metà della pena prevista dal primo comma dell’art. 416-bis nelle ipotesi in cui il promissario, a seguito dell’illecita intesa, sia risultato eletto nella relativa consultazione elettorale (la forbice di pena raggiunge un vertiginoso incremento, sino alla reclusione compresa tra un minimo edittale di anni 15 ed un massimo edittale di anni 22 e mesi 6). Il legislatore, in tal modo, realizza, seppur attraverso anomale modalità formali, una delicata ed alquanto controversa trasformazione dello scambio elettorale politico-mafioso in “reato di evento”.
Infine, in assoluta linea di continuità rispetto alla recente riscoperta delle pene accessorie, l’ultimo comma dell’art. 416-ter prevede sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna dei protagonisti dell’accordo politico-mafioso.
Scarica il documento in PDF La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso