Il reato di tortura verticale quale architrave dello Stato di diritto
The crime of torture, introduced in 2017 by Law No. 110 in the Italian legal system, applies an absolute and mandatory prohibition of torture in order to protect human dignity. The permanence in the Italian Criminal Code of the crime of torture referred to in Article 613 bis, is questioned by a Draft Law calling for its abrogation. In this paper, we shall examine the normative references supporting the need for the codification of the crime of torture, such as the UN Convention – CAT, the European Convention on Human Rights, and the domestic source found in Article 13 paragraph 4 of the Italian Constitution. Prior to 2017, Italy lacked adequate technical-legal instruments to protect the individual against the perversions of State power, as enhanced by the trials that followed the so-called ‘Genoa G8 events’. Despite the obvious gap in protection, sanctioned also by the ECHR, the approval process of Law 110/2017 was slow and difficult due to the opposition of some political groups that objected basing their arguments essencially on the fear of a weakening effect of the Law on State security as a consequence of the codification of the crime. The judgment of the Court of Siena No. 211/2023 and the judgment of the Court of Cassation No. 4557/2024, establishes the role of the crime of torture as the cornerstone of the Rule of Law. The former by focusing its reasoning on the border between the legitimate use of force by the State and the abuse of that power. The latter, reaffirming the obligation to protect human dignity even beyond national borders by confirming the sentence of condemnation of an Italian private ship captain for a group refoulement in Libya. |
Il reato di tortura, introdotto nel 2017 con la Legge n. 110 in Italia, recepisce un divieto assoluto e inderogabile a tutela della dignità umana. La permanenza nel codice penale italiano del delitto di cui all’art. 613 bis è posta in discussione da una PdL che ne prevede l’abrogazione. Nel presente scritto, si esamineranno i riferimenti normativi a sostegno della necessità della codificazione del reato quali la Convenzione ONU – CAT, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la fonte interna rinvenibile nell’art. 13 comma 4 della Costituzione italiana. Prima del 2017, l’Italia era sprovvista di strumenti tecnico -giuridici idonei a proteggere la persona nei confronti delle perversioni del potere statale, come evidenziato dai processi che seguirono i cosiddetti “fatti del G8 di Genova”. Nonostante la palese lacuna di tutela, sancita anche dalla CEDU, l’iter approvativo della L. 110/2017 fu lento e difficoltoso per l’opposizione di talune forze politiche che ponevano obiezioni argomentate per lo più sul timore di un indebolimento alla sicurezza dello Stato quale conseguenza della codificazione del delitto. La sentenza del Tribunale di Siena n. 211/2023 e la sentenza della Corte di Cassazione 4557/2024, sanciscono il ruolo del delitto di tortura quale architrave dello stato di diritto. La prima, centrando le motivazioni sul confine tra uso legittimo della forza da parte dello Stato e abuso di tale potere. La seconda, ribadendo l’obbligo della tutela della dignità umana anche fuori dai confini nazionali, confermando la condanna ad un Comandante di nave privata italiana per un respingimento collettivo in Libia. |
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